Nuove modalità di accesso al Patent box

I metodi per poter accedere al Patent Box sono state rinnovate e si possono riassumere in tre grandi categorie. Andiamo ad analizzarle di seguito.
 
Patent Box ad accesso rapido
Riguardo alle modalità di accesso, la nuova disciplina stabilisce che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime patent box, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare autonomamente e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile.
Per far questo, gli interessati devono indicare le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio in “idonea documentazione” predisposta da un provvedimento del direttore dell’Agenzia contenente anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.
Coloro che optano per la nuova procedura e, quindi, autodeterminano il reddito agevolabile, devono ripartire la relativa variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
 
Documentazione idonea
La documentazione deve essere costituita da un documento diviso in due sezioni dove indicare il modello organizzativo dell’impresa, la sua struttura partecipativa e il mercato di riferimento, gli elenchi dei beni immateriali e delle attività di ricerca e sviluppo, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di Ip agevolabili (intellectual property), le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile, infine, il metodo adottato (Cup, Rpsm, o altro), la procedura da seguire in caso di rinuncia.
La documentazione dovrà essere consegnata all’amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla relativa richiesta e, se durante il controllo della corretta determinazione della quota di reddito escluso emerge l’esigenza di ulteriori informazioni, queste dovranno essere fornite entro 7 giorni.
 
Ricalcolo senza penalità
In caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione dal 90 al 180% prevista per l’infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997) non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Agenzia la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.
A tal proposito, il comma 3 del provvedimento stabilisce l’obbligo per il contribuente che possiede la documentazione ad hoc di darne comunicazione all’amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale lo stesso beneficia dell’agevolazione.


 

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