COVID-19 – Circolare Inps in materia di Ammortizzatori Covid

Con circolare n. 115/2020, l’Inps illustra la disciplina degli ammortizzatori sociali come modificata dal c.d. Decreto Agosto (si veda circolare Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro pubblicata in data 17 agosto 2020).
 
In estrema sintesi, l’Inps chiarisce che:
  • gli ammortizzatori sociali regolamentati dal c.d. Decreto Agosto trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020;
  • il legislatore, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell’arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito;
  • per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere;
  • riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti c.d. Decreto Agosto, i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”;
  • in presenza di determinati presupposti, è dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, a meno che non abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 (in tal caso non si è tenuti al versamento del contributo addizionale);
  • con riferimento alla seconda tranche di 9 settimane, le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall’Inps[1]. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione;
  • i datori di lavoro, non tenuti al versamento del contributo, dovranno completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale autocertificano la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato[2] oppure il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019.
  • gli interventi con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”, ai fini del computo della durata, non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e ASO (assegno ordinario) dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l’ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • resta confermata la necessità di eseguire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • la nuova domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga deve essere inviata esclusivamente all’INPS in seguito alla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Restano esonerati da tale obbligo i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
     
 
Per maggiori chiarimenti, si trasmette in allegato la circolare illustrata.
 
 

[1] Nell’ambito del flusso Uniemens, del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
[2] Con l’autocertificazione, il datore di lavoro dovrà attestare l’eventuale riduzione del fatturato secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
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