Covid-19 – istruzioni per l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

Con circolare n. 105/2020, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione (si veda circolare Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro pubblicata in data 17 agosto 2020).
 
Ambito di applicazione
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre la misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Come esplicitato dall’Inps ciò significa che è possibile accedere all’esonero in trattazione - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
 
Assetto e misura dell’esonero
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
 
 
FORMULA
 
 
Esonero contributivo= Contribuzione oraria non versata*doppio ore integrazione salariale
 
 
  1. Contribuzione oraria non versata= Contribuzione non versata/divisore convenzionale
  2. Contribuzione non versata= Retribuzione persa*contributi a carico azienda
 
*Con retribuzione persa si intende la retribuzione che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. (circolare inps n. 1653 del 29.04.2019)
 
 
 
 
ESEMPIO
 
Azienda metalmeccanica 10 dipendenti (operai)
Ore di Cassa Covid fruita nei mesi di Maggio e Giugno: 250 ore
Ore di esonero contributivo spettanti: 500 entro il 31 Dicembre 2020 (250x2)
 
Retribuzione persa: 6.500 euro totale
Retribuzione media oraria persa: 37,57 euro
Contribuzione persa: 1.974.70 euro  (contributo a carico azienda 30,68% - 0,30% per la formazione: 30,38%) (6.500 eurox 30,38%)
Contribuzione oraria persa: 11,4144 euro (1.974,70 euro/173)
Esonero contributivo: 5.707,20 euro (11,4144x500ore)
Esonero mensile: 1.426,80 (mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre)
 
 
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020. In particolare:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
 
L’INPS evidenzia infine che l’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
 
Per maggiori delucidazioni, si pubblica la circolare illustrata.
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