Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro

In data 15 agosto 2020, è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che introduce “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Qui di seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro.
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19” (art. 1)
La durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali) viene estesa a 18 settimane complessive (9 + 9), “che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020”. In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale “emergenza COVID-19”.
 
Alle prime 9 settimane potranno accedere – senza costi aggiuntivi – tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta. Le domande già autorizzate ai sensi dei decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, relative a periodi successivi al 13 luglio 2020, saranno computate nelle prime 9 settimane previste dal “decreto Agosto”.
 
Le ulteriori 9 settimane saranno concesse a condizione che il precedente periodo di nove settimane sia stato interamente autorizzato. Per questa seconda trance di ammortizzatore sociale, tuttavia, occorrerà versare un contributo addizionale che varierà sulla base dell’andamento del fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019[1].
 
Al riguardo, il «decreto Agosto» prevede le seguenti tre ipotesi:
  • calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi[2];
  • calo del fatturato inferiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd “retribuzione persa”);
  • nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione persa.
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, tale termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “decreto Agosto” (il primo termine di decadenza, pertanto, sarà il 30 settembre 2020, anche tenuto conto di quanto indicato qui sotto).
 
Resta fermo, anche per i periodi di Cassa Integrazione richiesti in base alle norme del “Decreto Agosto”, l’obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale “semplificata”, già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.
 
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
 
I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano nel mese di agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.
 
SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% ALTERNATIVO AL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 (art. 3)
Al fine di incentivare i datori di lavoro a non utilizzare più gli ammortizzatori sociali COVID-19, a quelli che ne abbiano usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non ricorrervi ulteriormente, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020, “nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile”[3].
Per poter beneficiare del predetto esonero contributivo, il datore di lavoro deve rispettare le limitazioni in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
 
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 14)
Lo “stop” ai licenziamenti previsto per il periodo emergenziale è stato prorogato (dal 17 agosto 2020) per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dagli ammortizzatori sociali previsti dal «decreto Agosto» (18 settimane complessive) o dall’esonero contributivo alternativo agli stessi (4 mesi).
La disposizione – al quanto poco chiara – non si limita ad una semplice proroga del blocco, ma ha elaborato un complicato meccanismo in base al quale l’ultra-vigenza del divieto viene fatta coincidere con l’ulteriore periodo (continuativo o frazionato) di fruizione della cassa integrazione Covid (18 settimane in totale, richiedibili dal 13 luglio 2020) o di godimento della decontribuzione (4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020), introducendo così una scadenza “mobile”.
 
Dal divieto in oggetto sono esclusi espressamente i licenziamenti motivati da:
  • “cambio appalto”, ovvero quando “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, sempre che in ciò non sia configurabile “un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile”;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi)[4].
ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6)[5]
Ai datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato - a esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico - verrà riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro “su base annua”, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, successiva all’entrata in vigore del “decreto Agosto”.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato “nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa”.
 
PROROGHE E RINNOVI SENZA CAUSALE DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 8, co. 1, lett. a)
Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prorogare e rinnovare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi “e per una sola volta”, anche in assenza di una delle causali di cui all’art. 19 D.lgs. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
 
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi - applicando le regole ordinarie - potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento.  Pertanto, la norma può essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio scorso, ovvero che il precedente rapporto, oggi rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020. La data “limite” del 23 febbraio 2020, si ricorda, era stata introdotta dalla normativa emergenziale precedente.
 
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
 
Quanto alla durata dei rapporti, la norma precisa che:
  • restano validi i limiti di durata previsti dalla legge. Pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
  • la scadenza del 31 dicembre rappresenta la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Ovviamente, fatta salva la deroga prevista dal “decreto Agosto” in materia di causale, rimangono operative le altre disposizioni generali in materia di contratto di lavoro a termine, tra le quali, ad esempio, il numero di proroghe ammesse, a oggi quattro.
 
ELIMINATA LA PROROGA AUTOMATICA PER I CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO (art. 8, co. 1, lett. b)
Altra importante novità riguarda la cancellazione della proroga automatica obbligatoria dei rapporti a termine, di somministrazione e di apprendistato per la qualifica e di alta formazione (primo e terzo livello), di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 34/2020 in legge.
 
Con la cancellazione della norma, dal giorno di pubblicazione del “decreto Agosto” (15 agosto 2020) viene meno qualsiasi obbligo di proroga dei predetti rapporti[6].
 
VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art. 97)
Sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
 
WELFARE AZIENDALE: ESENZIONE FRINGE BENEFIT SALE A 516 EURO PER L’ANNO 2020 (art. 112)
Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi (es. buoni benzina, buoni spesa, ecc…) prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, co. 3, DPR   n. 917/1986 (TUIR), passa da 258,23 euro a 516,46 euro.
 
Per maggiori delucidazioni si pubblica in calce il decreto legge illustrato.
 
Il servizio sindacale resta a disposizione delle associate per qualsiasi chiarimento o necessità di assistenza nella gestione del personale.
 
 

[1] Per accedere alle ulteriori 9 settimane il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In base all’autocertificazione, e fatte salve le necessarie verifiche, l’Inps individua l'aliquota del contributo addizionale da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento   di   concessione   dell'integrazione salariale. In assenza di autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiore.
[2] Il contributo addizionale non è dovuto neppure da parte di coloro che hanno avviato l'attività di   impresa successivamente al primo gennaio 2019.
[3] L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto D.L.  n.  18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
[4] Si tratta di accordi che non sembra debbano per forza coincidere con quelli di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, previsti per le procedure di licenziamento collettivo.
[5] L’esonero contributivo è riconosciuto “con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi” – per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’efficacia di tale esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
[6] Rimangono dubbi riguardo quale disciplina applicare dalla data di entrata in vigore della regola di cui sopra sino al giorno della sua abrogazione. Infatti, la cancellazione della norma non sembra avere efficacia retroattiva e, quindi, per questo breve periodo i rapporti arrivati a scadenza dovrebbero restare soggetti all’obbligo di proroga. Le imprese che hanno già disposto la proroga di tali contratti dovranno, in coerenza con le intese siglate, continuare ad applicarli fino alla nuova scadenza. Meno scontato l’esito dei contratti che dovessero essere stati già prorogati, anche se avrebbero avuto una scadenza successiva all’entrata in vigore della norma abrogativa. Di norma, se le imprese hanno comunicato la volontà di prolungare il rapporto come forma di adempimento di un obbligo legale, la cancellazione della norma potrebbe consentire loro di revocare la proposta formulata al lavoratore. Sicuramente più difficoltosa sarebbe la soluzione, qualora la proposta di proroga fosse stata già accettata e sottoscritta dal lavoratore.

 

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Scarica file: Decreto Legge 14.08.2020 nr. 104

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