Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Nella Circolare n. 211 del 04/05/2020, il Ministero della salute fa il punto e fornisce le indicazioni operative relative alle attività del medico competente, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Nella seconda parte della circolare, si sottolinea in particolare che il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Si allega anche il testo del Ministero della Salute “Attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020, dove sono specificati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario e si specificano gli indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di Sars-Cov-2, dei casi confermati e dei loro contatti, per intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, e il progressivo impatto sui servizi sanitari.
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