Convertito in legge il Decreto Rilancio – Principali misure in materia di Sicurezza e Ambiente

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinari n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Tra le altre disposizioni, riportiamo quelle principali in materia di sicurezza e ambiente: DPI, adeguamento ambenti di lavoro, lavoro agile, valutazione di impatto ambientale e deposito temporaneo di rifiuti.
 
Principali articoli di riferimento:
- art. 66 – Modifiche all’art.16 in materia di dispositivi di protezione individuale;
- art. 66 bis – Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
- art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore;
- art. 90 – Lavoro agile;
- art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro;
- art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- art 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
- art. 225 – Consorzi di bonifica ed enti irrigui;
- art. 228 – Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
- art. 228 bis – Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti;
- art. 229 – Misure per incentivare la mobilità sostenibile;
- art. 229 bis – Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.
 
Per quanto riguarda il “Deposito Temporaneo dei Rifiuti” torna il limite quantitativo e temporaneo antecedente all’art. 113 -bis del DL n.18/2020, che risulta abrogato.
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