AI ACT: PUBBLICATO IL DECRETO DI ADEGUAMENTO RELATIVO ALL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI RAPPORTI DI LAVORO

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, il D. Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2024/1689 ( cd. AI Act), che introduce una disciplina organica in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il provvedimento entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
 
Per quanto concerne i rapporti di lavoro, particolare rilievo assumono gli articoli 41 e 42 del decreto, dedicati rispettivamente alla tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Il principio che ispira l'intero impianto normativo è quello della supervisione umana, in linea con l'approccio adottato dall'AI Act europeo. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è consentito, ma le decisioni che incidono sui diritti dei lavoratori devono rimanere sotto il controllo effettivo di una persona fisica.
 
In particolare, il decreto stabilisce che le decisioni finali riguardanti la costituzione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro, comprese le valutazioni delle prestazioni lavorative e l'adozione di provvedimenti disciplinari, non possono essere assunte esclusivamente sulla base di processi decisionali automatizzati. La decisione finale deve essere riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo di valutazione. Il consenso del lavoratore non costituisce deroga a tale principio.
 
Il decreto precisa inoltre che non rientrano tra le decisioni relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino l'esclusione del candidato dalle successive fasi della selezione.
 
L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di dignità della persona, riservatezza e non discriminazione. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997 in merito all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.
 
Particolare attenzione viene riservata al cosiddetto diritto alla spiegazione. Il lavoratore può infatti richiedere che una persona fisica fornisca una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, con l'indicazione dell'eventuale incidenza del sistema di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri utilizzati. Restano inoltre fermi i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
 
Di particolare rilievo è anche la previsione secondo cui il licenziamento adottato in violazione delle disposizioni sulla supervisione umana è nullo. La nullità si estende alle ulteriori decisioni assunte in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 41 del decreto.
 
Sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 42 stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale idonei ad incidere sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza deve essere valutato nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
 
Il principio normativo centrale è che l'automazione di una procedura non comporta in alcun modo il trasferimento della responsabilità datoriale all'algoritmo o al produttore del software. Gli obblighi di organizzazione della prevenzione, l'adozione delle misure di sicurezza e la supervisione rimangono interamente in capo al datore di lavoro e alle figure tecniche e organizzative della prevenzione.
 
I datori di lavoro sono inoltre tenuti a garantire un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici derivanti dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il decreto contiene infine ulteriori disposizioni riguardanti la formazione professionale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro e l'equo compenso dei professionisti che impiegano sistemi di IA nell'esecuzione delle prestazioni professionali.
 
Le nuove disposizioni confermano come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata a supporto dell'organizzazione aziendale e dei processi decisionali, fermo restando il principio secondo cui le decisioni che incidono direttamente sui rapporti di lavoro devono continuare a essere assunte sotto la responsabilità e il controllo effettivo dell'essere umano.
 
 
In allegato si fornisce il provvedimento normativo.
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