ADR: IL MIT REGOLAMENTA I CASI DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI CONSULENTE ADR

Il 20 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 220 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
 
In particolare, i casi di esenzione sono individuati dalla normativa in oggetto sono i seguenti:
 
CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI O DISPOSIZIONI SPECIALI
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
• al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
• al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
• al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».
 
CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Questo registro dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e deve essere reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
 
CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
c) il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
 
CASI DI ESENZIONE PER ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
 
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E RELAZIONE DI INCIDENTE
Il decreto in oggetto, inoltre, prevede che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal decreto stesso, assicuri che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Il legale rappresentante dell’impresa è responsabile anche della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e deve resa disponibile all’autorità competente su richiesta.
Infine, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità con quanto previsto dalla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.
Fonte: Assotir
Stampa

Torna in cima