Necessaria l'attestazione per usufruire del bonus pubblicità

Come noto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con il provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 per fruire dell’agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 (dichiarazione) e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018 (comunicazione).
 
dichiarazione
costi sostenuti nel 2017
comunicazione
costi in corso di sostenimento nel 2018
 
Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le Pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.
 
Tipologia di impresa
Ammontare del credito
microimprese
Pmi
start up innovative
90%
altre imprese
75%
 
Sono agevolati:
  • gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali,
  • gli acquisti di spazi pubblicitari nella programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
I giornali e/o le emittenti presso cui si effettua la pubblicità devono essere edite da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.
 
In particolare il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio (titolo esemplificativo e non esaustivo):
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità su cartellonistica;
- pubblicità su vetture o apparecchiature;
- pubblicità mediante affissioni e display;
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
- pubblicità tramite social o piattaforme online (banner pubblicitari su portali on line, etc.).
 
L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione e mai a rimborso, il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Entratel o Fisconline.
Non è previsto che vengano inviate all’ente verificatore copia delle fatture attestanti il sostenimento delle spese, tuttavia l’effettività del sostenimento delle stesse, in relazione alla sola dichiarazione e non anche per la comunicazione di prenotazione delle risorse, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Possono rilasciare il visto di conformità:
  • il dottore commercialista,
  • l’esperto contabile;
  • il consulente del lavoro;
  • il responsabile assistenza fiscale di un Caf imprese;
iscritti nell’apposito registro tenuto dalla DRE.
L’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista consulente della beneficiaria iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.
Per l’attestazione non è prevista una forma né una modulistica, essa in ogni caso deve attestare esclusivamente l’effettivo sostenimento delle spese per pubblicità e che esse rientrino tra quelle ammissibili.
In merito alle tempistiche si precisa che l’attestazione non deve essere inviata ad alcun ente ma prodotta e conservata per essere esibita in caso di controllo/richiesta degli organi preposti.
Il richiedente, infatti, è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione a sostegno della domanda, ovvero, oltre all’attestazione, anche:
  • copia delle fatture,
  • eventuale copia dei contratti pubblicitari.
Stampa

Torna in cima