Credito d’imposta formazione 4.0: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Lunedì 3 dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare di chiarimento sui termini dell’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0. In particolare il testo del Mise ha spiegato il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, i caratteri dell’ammissibilità della formazione on line e le regole del cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
Il documento permette così a imprese e addetti ai lavori di ottenere risposte più precise su temi importanti, anche se queste riguardano un provvedimento di cui, al momento, non sono previsti né proroga né rinnovo. In attesa di avere dettagli più precisi sulle sorti dell’incentivo, il Ministero ha comunque chiarito la situazione riguardo al 2018 (qui il testo del provvedimento). 
Qui di seguito gli aspetti più interessanti della circolare.
 
Condizioni di applicabilità del credito d’imposta
Anzitutto la circolare ricorda che il testo del decreto attuativo del provvedimento prevede che per accedere al beneficio lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”. 
Dunque, il credito di imposta si applica alle attività formative finalizzate all’acquisizione o al miglioramento delle competenze in tecnologie rilevanti nel processo di trasformazione digitale che siano svolte a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti relativi alla formazione possono essere depositati sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/, anche dopo lo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
 
Ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning”
Diverse richieste pervenute al Ministero hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte in modalità di e-learning. La circolare specifica che il credito può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online; tuttavia, dal momento che questa modalità formativa pone obblighi particolari riguardanti il controllo dell’effettivo svolgimento dell’attività, lo stesso testo precisa la necessità di un efficace controllo dell’effettiva presenza del personale dipendente alle attività. La struttura dei corsi deve dunque prevedere specifici momenti di verifica, “consistenti – continua il testo ministeriale – nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla”.
 
Cumulo con altri incentivi 
La circolare precisa, poi, che l’incentivo è cumulabile con altre misure aventi oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
 
 
 

 

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