NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026: ANTICIPAZIONI E ALCUNI DETTAGLI
Il decreto attuativo relativo al nuovo schema di iperammortamento per il triennio 2026-2028 è in fase di perfezionamento. La misura sostituisce i precedenti regimi di Transizione 4.0 e 5.0, introducendo requisiti specifici legati all'origine europea dei beni e nuove procedure di accesso tramite il portale GSE.
Ambito Temporale
L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell'ammissibilità, il decreto chiarisce che si applica l'articolo 109 del TUIR: rileva quindi la data di consegna o spedizione del bene (o l'effetto traslativo della proprietà) e non la data dell'ordine o del pagamento.
Requisito "Made in EU"
Il beneficio è vincolato all'acquisto di beni prodotti in Stati membri UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).
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Beni Materiali (Macchinari e Impianti FER): È necessario disporre di un certificato di origine della Camera di Commercio o di una dichiarazione del produttore (ex DPR 445/2000) che attesti che l'ultima trasformazione sostanziale sia avvenuta in ambito UE/SEE conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Reg. 952/2013.
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Software: Il produttore deve certificare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo (architettura, codice, testing) sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente in UE/SEE, al netto di eventuali componenti open source.
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Fotovoltaico: Restano ammissibili solo i moduli ad alta efficienza (celle >23,5% o bifacciali ad eterogiunzione >24%) iscritti nel registro ENEA.
Procedura di Accesso e Comunicazioni
L'iter si articola in tre fasi obbligatorie tramite piattaforma informatica:
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Comunicazione Preventiva: Invio dei dati identificativi e dell'importo degli investimenti programmati.
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Conferma Ordine: Entro 60 giorni dalla ricezione della ricevuta del GSE, l'impresa deve confermare l'investimento attestando il versamento di un acconto almeno pari al 20%.
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Completamento: Al termine dell'investimento (comunque entro il 15 novembre 2028), invio dei dati definitivi e della documentazione tecnica.
Obblighi Documentali: Perizia e Certificazione
Per validare l'agevolazione è necessaria:
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Perizia Tecnica Asseverata: Redatta da ingegneri o periti industriali iscritti all'albo (o enti accreditati), attestante le caratteristiche 4.0 e l'avvenuta interconnessione. Per beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.
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Certificazione Contabile: Un revisore legale deve certificare l'effettivo sostenimento delle spese. Per le imprese non soggette a revisione legale, sarà necessario nominare un revisore iscritto nella sezione A del registro.
Focus Autoproduzione Energia (FER)
Il decreto ammette impianti per l'autoconsumo (fotovoltaico, eolico, pompe di calore, accumuli) con dimensionamento massimo pari al 105% del fabbisogno energetico della struttura, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente al 2026.
Controlli e Conservazione Documentale
La documentazione (fatture con dicitura di legge, perizie, DDT) deve essere conservata per 10 anni dal completamento dell'investimento. Il GSE effettuerà controlli formali e di merito; irregolarità o la cessione dei beni all'estero senza sostituzione comporteranno la decadenza dal beneficio e il recupero del credito con sanzioni e interessi.