Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborsi quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2019

Con nota n. 137903 del 26 settembre 2019 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato i dettagli operativi per richiedere i benefici fiscali previsti sul consumo di gasolio nel terzo trimestre dell’anno 2019.
L’agevolazione è rivolta alle attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellata e alle attività di trasporto persone.
Sono escluse invece dall’agevolazione le richieste effettuate per rifornimenti di carburante per veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
L’importo rimborsabile è pari a euro: -214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019.
 
La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata dal 1° al 31 °ottobre 2019 presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa/legale dell’impresa.
 
È possibile inviare telematicamente la dichiarazione utilizzando il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. – previa richiesta all’Agenzia delle Dogane dell’abilitazione all’utilizzo del servizio.
In alternativa si può fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia, per predisporre autonomamente i file da inviare (link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2019)
Si fa presente che i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare i consumi mediante le relative fatture di acquisto. È obbligatorio, ai fini della fruizione del rimborso, indicare nella fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.
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