COVID-19 – congedo speciale per quarantena scolastica dei figli

Con circolare n. 116/2020, l’Inps fornisce chiarimenti in merito al congedo speciale per quarantena scolastica dei figli (si veda circolare COVID-19 – smart-working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli pubblicata in data 9 settembre 2020).
Innanzitutto, l’Inps premette che requisiti per poterne fruire sono:
  • un rapporto di lavoro in essere;
  • il non svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • figlio minore under 14 anni;
  • la convivenza con il figlio durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
  • la quarantena del figlio con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.  In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
 
Situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo COVID-19
Il Congedo Covid-19 di un genitore è compatibile con:
  • malattia di uno dei genitori conviventi con il minore;
  • maternità/paternità dell’altro genitore, purchè la quarantena  sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità;
  • ferie dell’altro genitore;
  • aspettativa non retribuita dell’altro genitore;
  • con lo status di lavoratore fragile dell’altro genitore;
  • la 104 dell’altro genitore fruita anche per lo stesso figlio;
  • inabilità e pensione di invalidità dell’altro genitore.
Il Congedo Covid-19 di un genitore è incompatibile con:
  • congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli fruito dall’altro genitore;
  • congedo parentale dell’altro genitore;
  • riposi giornalieri della madre o del padre fruiti dall’altro genitore;
  • cessazione del rapporto di lavoro dell’altro genitore;
  • sospensione del rapporto dell’altro genitore con beneficio di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL;
  • lavoro agile dell’altro genitore;
  • pausa contrattuale dell’altro genitore quando lo stesso sia assunto a part-time oppure a chiamata.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce la circolare illustrata.
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Scarica file: Circolare Inps 116

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