COVID-19: sorveglianza sanitaria lavoratori fragili

Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
La Circolare fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
Anche nelle ipotesi in cui i Datori di Lavoro, ai sensi dell’art. 18, co.1 lettera a), del D.Lgs. 81/08 e smi, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione da SARS – CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
In quest’ultimo caso, fermo restando la possibilità per il datore di Lavoro di nominare comunque il medico competente, il Datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: l’INAIL, le ATS locali e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
 
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il testo della Circolare.
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