Decreto rilancio: revocato il bando ISI INAIL 2019 per la sicurezza sul lavoro
Il decreto rilancio revoca la decima edizione del bando ISI, le cui risorse vengono destinate alle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Stop al bando ISI Inail 2019, ma i fondi non vanno persi
In base all'articolo 95 del decreto rilancio le risorse del bando ISI Inail 2019, che viene revocato, sono destinate - insieme allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - al finanziamento di misure straordinarie per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.
Si tratta di 403 milioni di euro - che l'Inail trasferirà a Invitalia - rivolti alle imprese, anche individuali, alle imprese agrituristiche e sociali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Cura Italia interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
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apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione;
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dispositivi elettronici e di sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
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apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e degli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
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dispositivi per la sanificazione degli ambienti;
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sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
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dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
L’importo del contributo - concesso con procedura automatica - varia in relazione al numero di dipendenti dell’impresa:
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fino a 15mila euro per quelle fino a 9 dipendenti;
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fino a 50mila euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
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fino a 100mila euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n°123 che regola la procedura automatica di erogazione:
Art. 4.
Procedura automatica
1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita'
istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale,
ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della
domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari
degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale
o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei
procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3,
registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego all'intervento.
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi
identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista
competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili
e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto
dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente
previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.