COVID-19 – Interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori

Con decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, sono state introdotte misure a sostegno dei lavoratori con figli minori.
 
In particolare, il genitore lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa in smart working a condizione che:
  • il figlio sia convivente e minore di 16 anni;
  • ciò avvenga in alternativa all’altro genitore;
  • avvenga per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore  lavoratore  potrà astenersi dal lavoro a condizione che:
  • il figlio sia convivente e minore di 14 anni[1];
  • ciò avvenga in alternativa all’altro genitore;
  • avvenga per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio.
Il predetto beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività  didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.  
 
A fronte dell’astensione dal Lavoro, i genitori ricevono una indennità pari al 50% della retribuzione stessa[2], calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
 
Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza   del   figlio, di   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di   durata   della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid-19 introdotto dal presente decreto.
 
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e i  lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o più  bonus  per  l'acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali da utilizzare per prestazioni effettuate nei casi di sospensione dell'attività didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio.
 
Per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in smart working o fruisca del congedo Covid-19 oppure non svolga alcuna attività  lavorativa  o  sia sospeso  dal  lavoro, l'altro genitore non potrà fruire dell'astensione o del bonus baby-sitting , salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni 14 avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.
 
Per maggiori chiarimenti si pubblica il decreto in commento.
 
 
 

[1] In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro. A riguardo, si evidenzia che il lavoratore genitore, rientrante nella predetta casistica, potrà altresì richidere di utilizzare le proprie ferie o permessi retribuiti maturati nell’anno.
[2] I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
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