COVID-19 – Lavoratori dipendenti: nuovo congedo parentale Covid-19

Con messaggio n. 1276/2021, l’Inps fornisce i primi chiarimenti in materia di congedo parentale Covid-19 (si veda circolare COVID-19 – Interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori pubblicata in data 15 marzo 2021).
 
Congedo per figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  3. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  4. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
  5. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1. l’infezione da SARS Covid-19;
    2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenete;
    3. la sospensione dell’attività didattica in presenza.
 
Congedo per figli con disabilità grave
Per poter fruire il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  3. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1.  l’infezione da SARS Covid-19;
    2. la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3. la sospensione dell’attività didattica in presenza;
    4. la chiusura del centro assistenziale diurno.
 
Durata
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
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