COVID-19 - Misure di contrasto per la graduale uscita dall’emergenza sanitaria Covid-19, cessazione dello stato di emergenza

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24.03.2022 il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 - recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
 
La norma modifica le misure anti-covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile p.v. le restrizioni attualmente in vigore. Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.
 
Di seguito le principali novità.
 
Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1° maggio p.v. l’obbligo di green pass dovrebbe essere eliminato.
I lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, ferma restando la sanzione per eventuale omessa vaccinazione, possono accedere ai luoghi di lavoro dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e fino al 30 aprile con il solo green pass base.
 
Accesso ai luoghi di lavoro - obblighi per i datori di lavoro
Si consiglia ai datori di lavoro di aggiornare le proprie procedure di controllo per il green pass, informando le persone incaricate al controllo di verificare il possesso della certificazione verde attraverso la funzione "verifica base" della app C19.
Rimane valida la possibilità da parte del lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde ed essere così esentati dai controlli giornalieri oppure di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa (es. piattaforma INPS).
 
In attesa di disposizioni di modifica da parte del legislatore in merito ai protocolli nei luoghi di lavoro, restano confermate le misure di contenimento del contagio previste nel protocollo condiviso tra le parti sociali, in particolare:
- il distanziamento di 1 metro tra i lavoratori;
- la sanificazione periodica e la ventilazione dei locali;
- lo scaglionamento dei lavoratori per l’accesso/l’uscita, la fruizione della mensa e dei luoghi di ristoro,
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro;
- la possibilità (obbligo in caso di cantieri) di effettuare il controllo della temperatura all’accesso agli ambienti di lavoro ecc.
 
Green pass per attività e servizi
Il Decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.
In particolare, dal 1° aprile p.v. cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
 
Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass base rimane obbligatorio e sufficiente (non occorre il green pass rafforzato) per accedere:
- a mense e catering aziendali;
- alla ristorazione al chiuso, sia al banco che al tavolo (ad esclusione del servizio di ristorazione degli alberghi e di altre strutture ricettive destinato ai propri ospiti);
- a corsi di formazione;
- ai mezzi di trasporto quali aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali.
 
Mascherine
Vige l'obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile 2022 per:
- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
Fino al 30 aprile 2022 rimane l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
 
Mascherine - luoghi di lavoro
Fino al 30 aprile 2022 per  i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
 
Quarantene, isolamento e autosorveglianza
Dal 1° aprile p.v. dovrà rimanere in isolamento  solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
 
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
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