COVID-19 – patologie che determinano l’obbligo al lavoro agile

Con decreto interministeriale del 3 febbraio 2022, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
 
Queste le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:
 
Indipendentemente dallo stato vaccinale
  • pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
    • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
    • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
    • attesa di trapianto d’organo;
    • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
    • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
    • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
    • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
    • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
    • pregressa splenectomia;
    • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
  • pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    • cardiopatia ischemica;
    • fibrillazione atriale;
    • scompenso cardiaco;
    • ictus;
    • diabete mellito;
    • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    • epatite cronica;
    • obesità.
 
La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni
  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’ Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
 
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