Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022

Con circolare n. 56/2021, l’Inps illustra l’incentivo per l’occupazione giovanile introdotto dalla legge di bilancio 2021 (si veda circolare Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e datoriale pubblicata in data 12 gennaio 2021).
 
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
 
L’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
 
Per poter fruire dell’incentivo occorre rispettare alcune condizioni:
  • GENERALI
    • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto;
    • presso il datore di lavoro non deve essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • SPECIALI
    • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni[1];
    • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
    • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
 
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
 
Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
 
Per maggiori chiarimenti si pubblica la circolare illustrata.
 
 

[1] Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
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