Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

Con circolare n. 32/2021, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti circa l’esonero contributivo per favorire l’occupazione femminile (si veda circolare Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e datoriale pubblicata 12 gennaio 2021).
 
Il predetto benenficio spetta alle seguenti categorie:
  • donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego[1] regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
 
L’incentivo in esame spetta per:
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
 
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:
  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
 
L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto - la propria volontà di essere riassunto;
  • il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • il datore di lavoro che licenzia la lavoratrice non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero non deve risultare con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  • bisogna realizzare con l’assunzione un incremento occupazionale netto, calcolato come media, nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata.
 
L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Per maggiori chiarimenti, si trasmette in calce la circolare in commento.
 

[1] La locuzione “privo di impiego” è stata definita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla citata circolare n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
 
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