Nuove indicazioni regionali sui tirocini a seguito del DPCM 3 novembre 2020

In aggiunta a quanto precedentemente previsto (si veda circolare Covid-19: tirocini curricolari ed extracurricolari pubblicata in data 19 maggio 2020) Regione Lombardia ha provveduto a fornire nuove indicazioni operative in materia di tirocini a seguito della pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020 e del relativo inserimento del territorio regionale nella cd. “zona rossa”.
 
Protocolli di Sicurezza
Ai tirocinanti devono essere applicate le disposizioni/protocolli previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro (struttura/azienda ospitante) ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. A tal fine, è necessario tenere conto anche delle misure contenute nelle corrispondenti schede tecniche delle recenti ordinanze regionali e nazionali.
In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
 
Sospensione del tirocinio
Il tirocinio extracurriculare può essere sospeso (tale periodo non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all’emergenza epidemiologica. In particolare, la sospensione è prevista in caso di:
  • chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;
  • sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali;
  • isolamento fiduciario o quarantena obbligatoria del tirocinante (in analogia con i periodi di sospensione per malattia). I periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all’esito definitivo di negatività possono essere considerati “sospensione per giustificato motivo” e quindi recuperati successivamente, tramite proroga, nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.
In questi casi dovrà essere predisposto un “Addendum – emergenza epidemiologica COVID-19 “ al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni. Tale documento dovrà essere tenuto agli atti e non sono necessarie comunicazioni obbligatorie.
Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.
 
Proroga
I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso o per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti. In relazione alle due differenti circostanze verranno attivate due procedure di proroga alternative tra loro:
1. Proroga per termine naturale del tirocinio extracurriculare
La richiesta da parte del soggetto ospitante deve avvenire entro la scadenza del tirocinio da prorogare.
Il PFI/PP deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare.
Il soggetto promotore provvede, in accordo con il soggetto ospitane, all’aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare.
Il soggetto ospitante deve provvedere all’invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga.
Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un nuovo tirocinio “a completamento” presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale e verificate le volontà delle parti coinvolte.
2. Proroga per recupero sospensione durante l’emergenza sanitaria
Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare possono convenire di prorogare il tirocinio per “recuperare” le giornate di sospensione non fruite.
In questo caso la proroga per sospensione del tirocinio durante l’emergenza Covid – 19:
  • è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
  • deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
  • deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
  • comporta, da parte del soggetto promotore, l’aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L’aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  • prevede l’invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.
Al termine della proroga, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio di cui al precedente paragrafo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.
 
Per maggiori chiarimenti, si trasmette in calce il testo integrale delle nuove disposizioni e le FAQ.
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Scarica file: FAQ Scarica file: Testo delle disposizioni

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