Covid-19 e indennità sostituiva di mensa

Con risposta all’interpello n. 301/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se le indennità sostitutive del servizio mensa erogate durante il lookdown dovessero essere detassate nonostante non siano state utilizzate a causa della chiusura degli esercizi commerciali.
 
A tale quesito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente purchè siano rispettate le condizioni generali di cui all’art. 51, lett. c), Tuir), ovvero che:
  • i lavoratori abbiano un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto[1];
  • i lavoratori siano addetti ad una unità produttiva[2];
  • la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto;
  • l’importo complessivo giornaliero dell’indennità non sia superiore a 5,29 euro.
 
Per maggiori chiarimenti, si trasmette in allegato il documento commentato.
 
 

[1] Sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa.
[2] Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro.
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