COVID-19 – lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

Con messaggio n. 3653/2020, l’Inps fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
In particolare, premesso che, ai sensi dell’art. 26, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quarantena è considerata malattia, l’Inps ha chiarito che:
  • non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante lavoro agile[1];
  • in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (malattia), in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
  • i lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non possono essere considerati in malattia in quanto la quarantena è tale solamente se proviene da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane;
  • la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce il messaggio illustrato.
 
 

[1] È invece evidente che in caso di malattia conclamata  il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
 
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