COVID-19 – pubblicato il DPCM 13 ottobre 2020

A partire dal 14 ottobre 2020, è entrato in vigore il DPCM 13 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nessuna particolare restrizione è stata prevista per le aziende.
Viene fatto un rimando, per le attività produttive industriali e commerciali, al protocollo anti-contagio sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ed ai protocolli di categoria.
 
Obbligo mascherine
Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si ampliano anche le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Pertanto, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati:
  • nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
  • più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
  • tutti i luoghi all’aperto.
Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Il rimando al protocollo anti-contagio 24 aprile 2020 non fa che confermare che tale obbligo continui a sussistere anche con riferimento alle attività economiche e produttive.
 
Attività professionali     
Queste alcune prescrizioni del decreto per le attività professionali[1]:
  • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 
Quarantena con permanenza domiciliare
È stata riproposta la procedura per i lavoratori che sono costretti, dalla sanità pubblica, alla permanenza domiciliare ovvero in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, l’ASL procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
 
Limitazioni spostamenti da e per l’estero
Sono confermate le regole contenute nel precedente Dpcm riguardanti i trasferimenti all’estero.
In particolare, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20[2], l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20.
Sono esclusi dalle presenti disposizioni coloro che si trovano in specifiche situazioni, così come previsto dall’art. 4, comma 1, lettere da a) a l) – a titolo esemplificativo: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, studio e rientro presso il proprio domicilio o residenza.
Sono vietati altresì vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle situazioni previste dall’art. 4, comma 2, lettere da a) a c), e quindi anche esigenze lavorative.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, nei seguenti Stati o territori, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.
 
Ad integrazione, si segnala che Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha fornito maggiori chiarimenti sugli spostamenti da e per l’estero riepilogando le misure previste in riferimento ai diversi gruppi di paesi. Si rimanda al sito del MAECI per un’opportuna consultazione[3].
Infine, si ricorda che la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che quest’ultimi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Pertanto si raccomanda di consultare la Scheda del Paese di interesse sul sito Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/), per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
 
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
 
Per un’analisi più approfondita rimandiamo al testo integrale del DPCM del 13 ottobre che si pubblica in allegato.
 
 
 
 

[1] Per quanto le prescrizioni si riferiscano alle attività professionali si consiglia di prenderle inconsiderazione anche per attività manifatturiere e commerciali, laddove le predette indicazioni siano compatibili con le proprie esigenze tecnico-produttive e organizzative.
[3] La pagina dedicata sul sito del MAECI è disponibile al seguente link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
 
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