DPCM 3 novembre 2020 – ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

A far data dal 5 novembre 2020, entrerà in vigore il DPCM 3 novembre 2020 con il quale sono state introdotte nuove misure per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
 
Come anticipato dai mass media le nuove regole cambiano di regione in regione sulla base dell’entità della pandemia tenendo presente svariati parametri. Sulla base degli stessi, il Ministero della Salute, assocerà un colore ad ogni regione in base al rischio: VERDI quelle meno problematiche, ARANCIONI quelle a rischio medio e ROSSE quelle a rischio alto.
 
Con specifico riguardo alla regione Lombardia, alla luce di quanto ufficiosamente emerso, è assai probabile che venga associata alla zona rossa. Tuttavia, fino all’ufficializzazione ministeriale, in via prudenziale, si riporta anche la regolamentazione della zona arancione.
 
Limitazioni attività produttive e commerciali
Le attività produttive e commerciali potranno proseguire purchè ciò avvenga nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza anticontagio sottoscritti nei mesi precedenti.
 
Zona arancione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
 
Zona rossa
Sono sospese:
  • le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione di quelle indicate all’allegato 23 che si trasmette i calce;
  • indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • attività inerenti servizi alla persona, fatta eccezione di quelle indicate all’allegato 24 che si trasmette i calce.
 
Spostamenti interregionali e  intraregionali
Sia in caso di associazione alla zona arancione o rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati:
  • da comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di  necessità;
  • per motivi di salute;
Viene in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
 
È altresì vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
 
In attesa della predisposizione del modello di autocertificazione per gli spostamenti, si consiglia di utilizzare quello attualmente presente sul sito del Ministero degli Interni che si allega in calce.
 
Le predette limitazioni varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.
 
Spostamenti interstatali
Indipendentemente dall’associazione alla zona verde, arancione o rossa, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’allegato 20 lettera E, che si allega in calce, nonché il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei medesimi Stati e territori nei 14 giorni antecendenti, nonché gli spostamenti verso Stati e territori di cui all’allegato 20 lettera F, salvo che non ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
  • esigenze lavorative;
  • esigenze d’urgenza;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di studio;
  • rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
  • ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di stati facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
 
Per maggiori delucidazioni si trasmette il DPCM e gli allegati illustrati.
 
 
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