La malattia da Covid-19 nella gestione del personale

La legislazione emergenziale e la prassi amministrativa sono intervenute per disciplinare la malattia da Covid-19 nella gestione del personale (si vedano circolari D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure urgenti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori pubblicata in data 18 marzo 2020 e COVID-19 – riconoscimento della tutela previdenziale della malattia pubblicata 25 giugno 2020).
Anche alla luce dal rientro dalle ferie estive, spesso avvenute, in aree geografiche a rischio epidemiologico (si veda circolare Lavoratori in rientro dall’estero – come comportarsi pubblicata in data 21 agosto 2020), si riepilogano le tre situazioni concrete riscontrabili in azienda:
 
CASISTICA
MODALITÀ DI GESTIONE e TRATTAMENTO ECONOMICO
 
Avviamento sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) per 14 giorni dall’ultima esposizione
Assenza:
considerata malattia solo se il lavoratore produce il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (cfr. messaggio Inps n. 2584/2020) altrimenti, a discrezione dell’azienda e previa comunicazione ai lavoratori, l’assenza può essere coperta con ferie, permessi retribuiti o non retribuiti.
 
Periodo conservazione del posto di lavoro:
i giorni di assenza, se equiparati a malattia, non vanno computati ai fini del comporto
Lavoratore colpito da Covid-19 fuori dall’ambiente di lavoro
Assenza:
considerata malattia purchè vengano rispettate le regole previste dal CCNL applicato in azienda in materia di comunicazione e certificazione dell’assenza da parte del lavoratore altrimenti l’assenza è considerata ingiustificata e contestabile disciplinarmente
 
Periodo conservazione del posto di lavoro:
i giorni di assenza vanno computati ai fini del comporto
 
Lavoratore colpito da Covid-19 nell’ambiente di lavoro
 
Assenza:
considerata infortunio salvo non venga riqualificata come malattia dall’Inail. In questa seconda ipotesi si applicherà la disciplina relativa al lavoratore colpito da Covid-19 fuori dall’ambiente di lavoro
 
 
 
 
Stampa

Torna in cima