Esportazione DPI: verso determinati paesi non è richiesta l’autorizzazione
Come comunicato in precedenza[1], con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402[2] della Commissione del 14 marzo 2020, entrato in vigore il 15.3.2020 e per un periodo di sei settimane, l’esportazione fuori dall’Unione dei dispositivi di protezione individuale (PDI) elencati nell’allegato I del regolamento in parola, anche non originari dell’Unione, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.
Sono interessati tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali, cioè i paesi con i quali sono in essere accordi di libero scambio.
Esclusioni
La Commissione europea, con Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426[3] del 19 marzo 2020 pubblicato nella GUUE L84I del 20.3.2020 ha modificato il regolamento 2020/402 escludendo dall’obbligo di rilascio dell’autorizzazione le esportazioni dei summenzionati dispositivi di protezione verso:
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i paesi dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS – EFTA in inglese), ovvero: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera
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i Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), ovvero: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Le Bermude
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Fær Øer
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Andorra
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San Marino
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Stato della Città del Vaticano
Il Regolamento 2020/402 non si applica neanche agli scambi tra gli Stati membri dell’UE, come evidenziato nella Nota di orientamento agli Stati membri della Commissione UE di seguito disponibile:
Autorità competente incaricata del rilascio delle autorizzazioni di esportazione
In Italia l’autorità competente è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale[4].
Resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà prevista dall’art. 6 del “Decreto Cura Italia”[5] fino al termine dello stato di emergenza COVID-19.
Compilazione della bolletta doganale di export
Nella compilazione della casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni) del DAU – Documento Amministrativo Unico/bolletta doganale – saranno indicati, a seconda dei casi, i codici:
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Y975 “beni diversi da quelli descritti nell’allegato I del regolamento UE 2020/402
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C086 “autorizzazione di esportazione – dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402”
Si richiama ancora una volta l’attenzione degli operatori sull’importanza della corretta classificazione doganale: dichiarare la merce con un codice errato potrebbe portare al blocco dell’esportazione di un prodotto non soggetto all’autorizzazione oppure, al contrario, a configurare l’esportazione (o il tentativo di esportazione) come operazione in assenza della necessaria autorizzazione, con relative sanzioni.
[1] Per approfondimenti vedasi relativa notizia del 7 aprile 2020 al seguente link:
[5] D.L. 17 marzo 2020, n.18 – GU 17 marzo 2020, n.70 https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&numeroGazzetta=70&elenco30giorni=true