Delitti contro l’ambiente: approvato in via definitiva il DDL
Si comunica agli associati che si attende a breve la pubblicazione in GU del Disegno di Legge S. 1345 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, approvato in via definitiva da Senato il 19 maggio 2015, che introduce nel Codice Penale 5 delitti contro l'ambiente. Di seguito i reati:
- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis): È punito con la reclusione da due a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deteriora-mento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vin-colo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali pro-tette, la pena è aumentata.
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-ter): se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
- Disastro ambientale (Art. 452-quater.): fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies): se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai mede-simi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Costituisce inoltre reato l’impedimento al controllo ed è considerato aggravante l’associazione contro l’ambiente. È invece prevista una diminuzione della pena nei casi di ravvedimento operoso.
In caso di condanna o patteggiamento per i reati suddetti, il giudice deve sempre ordinare la confisca dei prodotti o dei profitti del reato e la bonifica dei luoghi inquinati. Per omessa bonifica si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
Per le violazioni che non hanno provocato né danno né pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, si prevede un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro.
L’ufficio Ambiente, Sicurezza e Qualità comunicherà tempestivamente qualsiasi aggiornamento in merito alla pubblicazione in GU della Legge. (Rif. D.ssa Marta Pettena)