Emergenza Covid-19: rinviata l'applicazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica
Con il recente provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020.
Nello specifico:
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a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
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dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.
In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.
Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche
Andiamo quindi a ripercorrere le importanti novità recate dal provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, i cui termini di applicazione sono stati di recente prorogati, che ha introdotto nuove specifiche tecniche (versione 6.0) riguardanti la fattura elettronica, che consentiranno di gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento dell’esterometro nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva annuale precompilata.
Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, ma che sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.
Le novità in tema di FE
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Entrando più nel merito delle specifiche tecniche andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare con riferimento a:
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“tipodocumento” (codice TD)
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“natura” (codice N).
Tipodocumento (TD)
Autofatture
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Introdotto un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto
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Fatture differite
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Introdotti nuovi codici:
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Reverse charge interno
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Introdotto codice TD16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)
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Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile
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Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali alla eliminazione dell’esterometro:
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Altri codici
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Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito Iva:
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Natura (N)
N2
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Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette.
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N3
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Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili:
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N6
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Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile:
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