Bonus carburante: chiarimenti operativi

A seguito dell’istituzione del bonus carburante di 200 euro (si veda circolare Misure urgenti in materia di lavoro per contrastare gli effetti negativi della crisi in Ucraina pubblicata in data 22 marzo 2022), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 27/E del 14 luglio 2022 con cui offre alcuni chiarimenti di carattere operativo.
 
Ambito di applicazione soggettiva
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro non solo a tutti i lavoratori ma anche ad personam.
 
Ambito di applicazione oggettivo
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
L’Agenzia delle Entrate ritiene altresì plausibile che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
 
Viene altresì chiarito che i buoni benzina del valore di 200 euro sono cumulabili con il valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi, di cui all’art. 51, co. 3, TUIR. Tuttavia, occorrerà tenere distinti i due valori[1].
 
Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
 
Erogazione del buono carburante in sostituzione del premio di risultato
L’Agenzia delle Entrate ritiene plausibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista[2].
 
Per maggiori chiarimenti si pubblica in allegato la circolare illustrata.
 

 


[1] A riguardo si suggerisce di tenere le due franchigie separate nella registrazione contabile e a cedolino utilizzando le seguenti diciture:
  • per il buono carburante di max 200 euro: “Buono Carburante ex art. 2 D.L. n. 21/2022 conv. in L. n. 51/2022
  • per il buono carburante di max 258, 23 euro: “Buono carburante ex art. 51, co. 3, TUIR
[2] Attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno 2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
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Scarica file: Circolare 27

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