COVID-19 – congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza

L’Inps, con circolare n. 2/2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall’articolo 22-bis del d.l n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020.
 
Si pubblica in calce la circolare in commento.
 
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