Divieto di esportazione dei dispositivi di protezione individuale senza previa autorizzazione – Covid-19

Per far fronte all’attuale stato di emergenza sono state disposte, sia dall’Unione Europea che dalle Istituzioni italiane, alcune restrizioni e divieti all’esportazione dei dispositivi di protezione individuale particolarmente utili al fabbisogno del servizio sanitario.
 
A livello comunitario, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402[1] della Commissione del 14 marzo 2020, entrato in vigore il 15.3.2020 e per un periodo di sei settimane, l’esportazione fuori dall’Unione di taluni dispositivi di protezione individuale (PDI), anche non originari dell’Unione, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione; ovvero: senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l’esportazione è vietata.
 
Le categorie di prodotti interessati dalla misura sono:
  • occhiali e visiere o schermi protettivi
  • visiere o schermi facciali
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso
  • indumenti protettivi
  • guanti
 
la cui descrizione dettagliata e relativo codice doganale (codice NC – Nomenclatura Combinata - codice a 8 cifre) sono riportati nell’allegato I del regolamento in parola.
Il modello di autorizzazione di esportazione è contenuto nell’allegato II.
 
Operativamente, nella casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni) della bolletta doganale di esportazione andrà indicato:
  • il codice Y975, per i prodotti non interessati dalla misura (ma classificati nello stesso codice di un DPI interessato dalla misura)
  • che è stata presentata un’autorizzazione, per i prodotti interessati dalla misura.
 
A livello nazionale invece si segnalano in particolar modo le disposizioni di divieto ed eventuale requisizione di merce disposte dalla Protezione Civile e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ricordiamo che la Dogana è stata nominata soggetto attuatore delle suddette azioni di requisizione con l’ordinanza 1/2020 del Commissario straordinario Covid-19[2].  
 
Di seguito i principali riferimenti normativi:
 
L’ Ordinanza n. 639 del 25 febbraio della Protezione Civile dispone misure urgenti in relazione all’emergenza attuale[3]. In particolare, l’art. 1 dispone che il Dipartimento di Protezione civile provvede all’acquisizione dei DPI necessari al fabbisogno del servizio sanitario.
Nel medesimo articolo è inoltre specificato che: “E’ […] fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile”.
 
Con l’ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020[4] le disposizioni dell’art. 1 dell’ordinanza n. 639 vengono estese anche all’acquisizione degli strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.
 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare prot. 93201/RU del 17 marzo 2020[5], volta ad uniformare l’azione degli uffici doganali territoriali, al punto 1 specifica il divieto di esportazione dei DPI senza previa autorizzazione.
 
Con la circolare n. 92645 del 19 marzo[6] la Dogana specifica ulteriormente le precedenti disposizioni riportando anche quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE n. 402/2020.
In particolare: “con decorrenza dal 15 marzo 2020, l'esportazione di dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) [è subordinata] al rilascio un'apposita autorizzazione”.
All’interno del documento vengono indicate alcune istruzioni operative e soprattutto viene riportato l’allegato 1 del Regolamento UE con l’indicazione dei codici tariffari in cui i suddetti prodotti sono classificati.
 
Infine, ricordiamo l’importanza della corretta classificazione doganale: dichiarare la merce con un codice errato potrebbe portare al blocco dell’esportazione di un prodotto non soggetto all’autorizzazione oppure, al contrario, a configurare l’esportazione (o il tentativo di esportazione) come operazione in assenza della necessaria autorizzazione, con relative sanzioni.
 
 
Info: Area Estero dell’Associazione estero@confimibergamo.it 
 
 
 

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