REACH: sentenza della corte di giustizia UE sui criteri per il calcolo delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) negli articoli

La Corte di giustizia europea (terza sezione) ha espresso una importante sentenza che chiarisce la modalità di calcolo dello 0,1% delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute in articoli complessi ed il conseguente obbligo di comunicazione. Le conclusioni della Corte sono state:

  • L’articolo 7, paragrafo 2 del REACH, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione:
    • spetta al produttore di articoli determinare se una sostanza SVHC, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1 del REACH, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce;
    • spetta all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se una sostanza SVHC sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo.
       
  • L’articolo 33 del REACH, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza SVHC, identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.

Nella sentenza viene chiarito che in caso di articoli complessi, la comunicazione delle informazioni sulla presenza di una o più SVHC (art. 33 del REACH) in concentrazioni superiori allo 0,1% dovrà essere effettuata considerando i singoli sub-articoli che compongono un articolo e non sull’articolo finale che viene immesso sul mercato. Questo significa che la % del peso della sostanza SVHC non dovrà essere calcolata sul peso totale dell’articolo complesso ma sul peso del sub-articolo in cui essa si trova.

Si fa presente che per “articoli” si intendono tutti gli oggetti composti da una o più sostanze o preparati a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica. A titolo esemplificativo sono articoli i seguenti oggetti: viti, bulloni, indumenti, giocattoli, batterie, penne, profumatori per ambienti, cartelle, cartucce per stampanti, stampanti, pc, scooter, automobili, ecc… La notizia è quindi rilevante per un gran numero di imprese manifatturiere e per gli importatori extra-ue.

Segreteria Confimi Industria Chimica / Dott.ssa Marta Pettena

 

 

 

 

 

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