Nuovo provvedimento di sospensione attività imprenditoriale – Cosa fare per non incombere nel provvedimento?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, che si trasmette in allegato, con la quale fornisce le prime indicazioni operative, ai propri ispettori, in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, recentemente introdotto dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146.
 
Come stabilito dalla normativa di legge, la predetta misura può essere attuata in due ipotesi:
  • quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro[1];
  • tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente dalla legge.
 
Con specifico riferimento alle gravi violazioni in materia di sicurezza, il decreto legge le individua nelle seguenti:
 
FATTISPECIE
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
Euro 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Euro 3.000
 
 
È sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella citata tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione[2].
AL FINE DI EVITARE DI INCORRERE NEL PROVVEDIMENTO DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, SUGGERIAMO DI:
  • verificare l’adempimento degli obblighi formativi e di addestramento e, in caso negativo, si suggerisce di prendere contatti con la nostra area formazione (formazione@confimibergamo.it) per programmare la partecipazione ai corsi in materia di sicurezza, organizzati dalla nostra società di servizi Confimi Servizi Srl[3];
  • verificare il rispetto delle altre disposizioni riportate in tabella e, in caso di riscontro negativo, attivarsi per ottemperarvi. A tal fine suggeriamo di prendere contatti con la nostra area sicurezza (asq@confimibergamo.it) che – grazie all’interlocuzione con ATS, INAIL e ITL – è in grado di assisterVi in questa attività di controllo e, eventualmente, offrirVi un preventivo sulle attività da predisporre.
 
 

[1] la percentuale si riferisce al numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Nel computo andranno conteggiati tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vanno altresì compresi i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.
[2] In alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione potrà avvenire solo per le attività dei lavoratori interessati dalle violazioni previste ai numeri 3 e 6 della tabella (“Mancata formazione ed addestramento” e “Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto”). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporterà l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. In questo caso, nel periodo di sospensione, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di corrispondere, al lavoratore, il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
[3] Si ricorda che Confimi Servizi può organizzare tutti i corsi presso la sede aziendale in base alle Vostre esigenze
 
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