Modifiche al Regime Patent Box, scopri alcuni utili dettagli

 
Patent Box, come accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio.
 
Introdotta la possibilità di autodeterminare l’imponibile agevolabile senza attività di ruling con L’Agenzia delle Entrate Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box) La disciplina contenuta nell’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. regime “patent box”), ha richiesto sia un consistente impiego di risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia un rilevante impegno da parte dei contribuenti, in considerazione della complessità e delicatezza della materia.
 
Il predetto impegno, in particolare, si è concentrato, a decorrere dal 2015, sulla stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del relativo reddito agevolabile.
 
I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d’impresa agevolabile, hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.
 
La proposta emendativa ha l’obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.
 
Pur tuttavia, al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, la proposta emendativa prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
 
Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idoneità della documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
 
La disciplina è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull’accordo disciplinato dall’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell’agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.
 
Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura prevista dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione.
 
Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Sia per i soggetti che esercitano l’opzione a regime ai sensi del comma 1, sia per i soggetti che esercitano l’opzione per le annualità pregresse ai sensi del comma 4 l’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.
 
In particolare, per i soggetti che esercitano l’opzione ai sensi del comma 1, la variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
 
Per i soggetti che esercitano l’opzione ai sensi del comma 4, l’agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, ovverosia a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione.
 
Tale somma deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Resta ferma l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura prevista dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 


 

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