AMBIENTE/AIA - Impianti autorizzati AIA e la disciplina End of Waste

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 187169 del 17/11/2023 all'interpello, ha fornito indicazioni relativamente all’utilizzo di rifiuti nel processo produttivo di impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) e all’applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste).
 
Nello specifico, l'interpello chiedeva:
1) Se, gli impianti industriali soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che utilizzano — o hanno intenzione di utilizzare — nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti non devono sottostare alla disciplina ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006;
Il MASE, richiamando le Linee Guida SNPA n. 41/2022, spiega che essendo lo scopo ultimo di questi impianti industriali la produzione di un bene non si può qualificare la loro attività quale “processo di recupero dei rifiuti” e quindi non si considerano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter per l’applicazione della disciplina EoW. Il Ministero, a conferma, richiama la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE in tema di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sui rifiuti che distingue il processo di end of waste, che concorre alla quantificazione dei rifiuti riciclati, dal processo produttivo volto alla produzione del bene che è escluso dal monitoraggio.
 
2) La possibilità per un impianto industriale manifatturiero, autorizzato con Aia, di utilizzare, insieme alla materia prima, rifiuti presenti nella "Lista verde" ai sensi della normativa sulle spedizioni di rifiuti ex regolamento 1013/2006/Ce.
Il MASE, rispondendo positivamente al quesito, conferma che gli impianti autorizzati in AIA possono integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, attraverso una comunicazione semplificata ai sensi dell’articolo 216, comma 8-septies, del Dlgs 152/2006 “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”.
 
Il Ministero anche per questa fattispecie, non ritiene applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006.
Fonte MASE Ecocamere
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