RENTRI - Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, DD N. 143/2023

Pubblicato sul sito ministeriale RENTRI il 7/11/2023 il Decreto Direttoriale n.143/2023 che definisce le modalità operative (previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59) come di seguito indicate:
  • Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i  sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
 
Le modalità operative contenute in questo documento sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario ed articolate nei seguenti raggruppamenti.
 
Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
Iscrizione al Rentri (modalità operativa 1)
Inserimento dei dati delle autorizzazioni (modalità operativa 2)
Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (modalità operativa 3)
 
Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo
(modalità 4-7)
Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico (modalità operativa 4)
Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali (modalità operativa 5)
Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo (modalità operativa 6)
Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo vita del formulario – modalità operativa 7)
 
Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali
(modalità 8-10)
Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico (modalità operativa 8)
Emissione e gestione in formato digitale del FIR (modalità operativa 9)
Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali (modalità operativa 10)
 
Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità (modalità operativa 11)
Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità (modalità operativa 12)
 
Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto
(modalità 13-15)
Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità (modalità operativa 13)
Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’emissione del FIR in modalità digitale (modalità operativa 14)
Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico (modalità operativa 15)
 
Requisiti e specifiche tecniche
(modalità 16-18)
Servizio di supporto per l’utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione (modalità operativa 16)
Specifiche tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR (modalità operativa 17)
Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori (modalità operativa 18)
 
Si ricorda infine quanto segue:
 
Soggetti obbligati all'iscrizione
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:
1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
 
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
 
Termini per l’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
 
Definizione di unità locale
Per unità locale si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 4 aprile 2023, n. 59, “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
Un operatore (ente, impresa, organizzazione) può svolgere le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un'unità locale.
Fonte Mase
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