EMERGENZA COVID 19 - Vaccino Covid, esenzione alla vaccinazione prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare Prot. n.  53922 del 25/11/2021 con la quale la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
 
Nel provvedimento si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
 
Le certificazioni di esonero da vaccino Covid la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2021 sono:
  • Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
  • Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).
Al fine di consentire l’accesso alle attività ed ai servizi per cui è richiesto il green pass, la Circolare del Ministero della salute numero 35309 del 4 agosto 2021, consente il rilascio in formato cartaceo di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2” la cui validità è prevista sino al 30 settembre 2021 (termine ora prorogato al 31 dicembre prossimo).
 
Le certificazioni possono essere rilasciate da:
  • Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
  • Medici di Medicina Generale;
  • Pediatri di libera scelta;
che operano nell’ambito della campagna vaccinale.
 
Si ammette altresì l’utilizzo, si legge nella circolare, delle “piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione”.
 
Il documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, contiene:
  • I dati identificativi dell’interessato (cognome, nome e data di nascita);
  • La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
  • La data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al______”;
  • Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
  • Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale.
 
I soggetti deputati a controllare il green pass non possono in alcun modo accettare certificazioni non ufficiali (cioè non rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito).
 
Non vengono prese in considerazione scelte personali che non sono basate su evidenze scientifiche, test sierologici positivi in presenza di tampone molecolare negativo, la gravidanza e l’allattamento.
 
L’obbligo del possesso della certificazione verde per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
 
 
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