EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT – D.LGS. 82/2022: IN VIGORE DAL 28 GIUGNO 2025
La Direttiva (UE) 2019/882, nota anche come European Accessibility Act (EAA), stabilisce una disciplina comune in materia di accessibilità per determinati prodotti e servizi nel mercato interno europeo. L’obiettivo primario è promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, garantendo loro pari accesso a beni e servizi essenziali e una piena partecipazione sociale ed economica.
L’Italia ha recepito lo EAA mediante l’emanazione del D.lgs. n. 82/2022, il quale entrerà in vigore a partire dal 28 giugno 2025.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica alle categorie di prodotti e servizi elencate all’art. 1, commi 2 e 3, se immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. In particolare,
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Prodotti: sistemi hardware informatici generici per consumatori (e relativi sistemi operativi); terminali self-service per pagamenti o per la fornitura dei servizi disciplinati; apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica (e.g., dispositivi telefonici); apparecchiature terminali interattive per l’accesso a servizi di media audiovisivi (e.g., smart TV); lettori di libri elettronici (e-reader).
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Servizi: servizi di comunicazione elettronica (escluse comunicazioni machine-to-machine); servizi di accesso a contenuti di media audiovisivi; servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, ferroviario, navigazione), incluse componenti come siti web, app mobile, biglietti elettronici, informazioni di viaggio in tempo reale e terminali self-service interattivi; servizi bancari al consumatore; fornitura di e-book (libri elettronici) e software dedicati; servizi di commercio elettronico (e-commerce).
Obblighi di conformità
Il D.lgs. 82/2022 impone obblighi di conformità ai soggetti economici lungo l’intera catena di fornitura, analoghi a quelli previsti dalla normativa UE per la marcatura CE e la sicurezza dei prodotti.
Gli obblighi si applicano quindi ai fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi che devono garantire specifici requisiti di accessibilità ai propri prodotti e servizi offerti.
Regime transitorio per i fornitori di servizi
In base a quanto indicato dall’art. 25, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.
Il Decreto legislativo n. 82/2022 entrerà in vigore a partire dal 28 giugno 2025.