Chiarimenti in merito alla disciplina dell'Iper ammortamento

Come abbiamo dato atto in precedenti informative la legge di bilancio ha prorogato per il 2019 l’agevolazione nota come iper ammortamento.

L’agevolazione troverà applicazione agli investimenti aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

L’agevolazione non trova applicazione per:

  • i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
  • i fabbricati e le costruzioni.

In merito all’ammontare della maggiorazione, prima stabilita nel 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell’agevolazione legata all’ammontare complessivamente investito, il beneficio può essere riassunto come segue:

Ammontare dell’investimento eseguito

Ammontare della maggiorazione spettante

Fino a 2,5 milioni di euro

170%

Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

100%

Da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro

50%

Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro

 

L’Agenzia delle entrate ha formulato negli scorsi giorni alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell’iper ammortamento su esposta. Di seguito se ne riporta il contenuto in formato tabellare.

Cumulabilità con l’agevolazione relativa alla detassazione degli utili reinvestiti

In merito alla cumulabilità dell’iper ammortamento con l’agevolazione nota come detassazione degli utili, di cui ai commi 28-34, Legge di Bilancio, l’Agenzia si è espressa per la cumulabilità. L’importo risultante dal cumulo non potrà, tuttavia, essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

Calcolo dei limiti

L’Agenzia ha chiarito che le nuove percentuali di maggiorazione saranno applicabili agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

Ne consegue che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 risulti accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, rientrano nella “vecchia” normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa.

Cessione del bene agevolato

L’Agenzia ha chiarito che la fruizione dell’agevolazione viene meno, in caso di mancata sostituzione, sia in caso di cessione del bene in Italia, sia in caso di delocalizzazione dello stesso.

Cessioni e conferimenti d’azienda

L’Agenzia ha affermato che il trasferimento del bene unitamente all’azienda, in caso di cessione o conferimento di essa, non fa decadere dal beneficio (medesima considerazione era già pacifica nel caso di fusione e scissione).

In questo caso il cedente dovrà consegnare al cessionario apposita documentazione comprovante il costo originario del bene e il processo applicato per l’agevolazione (quote stanziate e residue). L’iper ammortamento proseguirà per il cessionario in modo indipendente dall’ammortamento civilistico che in caso di cessione d’azienda “riparte” sulla base del prezzo di cessione.

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