Indici dei Sistemi di Allerta, scopri di cosa si tratta. Codice della Crisi d’impresa, Strumenti ed Indicatori da monitorare per prevenire in tempo utile.

Cos’è il codice di crisi d’impresa?
Il Codice della crisi d’impresa è uno strumento che disciplina le procedure di allerta che le imprese devono attivare per la rilevazione tempestiva della crisi.
Sempre troppo spesso le imprese si trovano a gestire situazioni di allerta e di crisi con tempi e procedure poco tempestive ed efficaci dando a vita a situazioni incontrollabili e irrecuperabili. Per questo le società devono prevedere adeguati assetti organizzativi per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà e adottare misure idonee per la sua risoluzione.
Inoltre, i soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere conto di appositi indicatori di crisi per misurare gli eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con riferimento all’istituto dell’allerta, ha previsto l’entrata in vigore scaglionata nel tempo delle relative norme ivi contenute.
Il 16 marzo 2019, in particolare, sono entrate in vigore le norme relative all’adeguamento degli assetti organizzativi dell’impresa indispensabili per la rilevazione tempestiva della crisi aziendale nonché tutte quelle norme civilistiche attinenti.
 
Entro il 16 dicembre 2019, le aziende dovranno provvedere alle nomine relative agli organi di controllo, poiché la riforma ha previsto la modifica del terzo e quarto comma dell’art. 2477 c.c. con la previsione dell’obbligatorietà della nomina di tale organo in ipotesi diverse da quelle “tradizionali” (redazione del bilancio consolidato e società controllata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti).
 
Viene, infatti, abbassata la soglia dei limiti prima coincidenti con quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) per cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando vengono superati per almeno due esercizi consecutivi come minimo uno dei limiti rappresentati da:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
 
Indicatori della crisi
I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere in considerazione appositi indicatori di crisi che vengono così definiti: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
 
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.
 
Si tratta di indicatori che vengono enucleati soltanto in via esemplificativa: viene rimesso ad un organo tecnicamente qualificato (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC) il compito di elaborare con cadenza almeno triennale quegli indici che “fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa”.
 
In proposito è da ritenere che nel decreto del MEF – documento nel quale troveranno sede gli indicatori elaborati dal CNDCEC – si osserverà una distinzione in base all’attività che l’impresa (anche in forma collettiva) svolge. Tanto è vero che, nell’ottica di costruire indici che si attagliano alle concrete realtà aziendali, il legislatore (art. 13, co. 2) impone al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di elaborare indici specifici con riguardo a:
  • start up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012;
  • PMI innovative (di cui al D.L. n. 3/2015, conv. con mod. dalla l. n. 33/2015);
  • società in liquidazione;
  • imprese costituite da meno di due anni.
Il CNDCEC presenterà gli indici indicativi della crisi d’impresa al Ministero dell’Economia e finanze nei prossimi giorni.
 
Inidoneità degli indicatori di crisi
In ogni caso, allo scopo di tenere conto delle specificità delle singole imprese che potrebbero rendere “gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi” è ben possibile che l’ente (individuale o collettivo) se ne discosti ma in tale ipotesi dovrà:
  • specificare nella nota integrativa le ragioni di un siffatto scostamento;
  • indicare gli indici idonei “a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi” (art. 13, co. 3).
Sarà comunque necessario che un professionista indipendente attesti l’adeguatezza degli indici adottati rispetto alle specificità dell’impresa. In questo modo a partire dall’esercizio successivo gli indicatori della crisi saranno quelli di cui alla nota integrativa (con allegata attestazione).
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