Srl: cosa cambia con la legge 155/2017

La legge 155/2017 rappresenta un’importante svolta all’organo di controllo delle Srl, costituendo una modifica dell’art. 2477 del Codice Civile.
In base all’art. 2477 del Codice Civile, infatti, la nomina dell’organo di controllo era vincolato da due dei seguenti parametri: un attivo di bilancio di 4,4 milioni di euro, 8,8 milioni di euro di ricavi e un numero medio di almeno 50 unità. Oggi, invece, la legge 155/2017 impone nuove limitazioni, rendendo necessario alle Srl la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto alla nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco o revisore unico).
 
Le novità della nuova legge
La nuova legge è stata attuata con il D. Lgs. 14/2019, che ha varato il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Le novità apportate impongono la nomina dell’organo di controllo obbligatoria se:

1) La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
2) Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
3) Ha superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro, oppure un numero di dipendenti occupati costituito da 10 unità.
 
Nel caso in cui tali limiti non siano superati da parte della società per tre esercizi consecutivi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, cessa.
Ad essere cambiato rispetto alla precedente normativa, è quindi il limite imposto alle società, che alla luce dell’art. 155/2017 risulta essersi abbassato, ampliando le Srl implicate nella nomina del revisore legale, sindaco unico o collegio sindacale.
 
Tempi di attuazione
Le società a responsabilità limitata, come indicato all’art. 379 del D. Lgs. 14/2019, sono tenute ad adeguarsi entro nove mesi, a partire dal 13 gennaio 2019.
Le Srl e le società cooperative che hanno superato uno dei tre limiti previsti dal nuovo art. 2477 del Codice Civile, hanno quindi tempo fino ad ottobre 2019 per modificare il proprio atto costitutivo e statuto, oppure nominare il nuovo organo di controllo (collegio sindacale, sindaco o revisore unico).
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