Chiarimenti sulle disposizioni introdotte in tema di riscossione

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito 17 risposte (faq) inerenti le novità introdotte dal “Decreto Rilancio”.
Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti forniti.
 
Le faq sono consultabili al link
 
Faq
Chiarimento
n. 1
Il termine di sospensione dei debiti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione scadrà il 31 agosto 2020. I pagamenti erano già stati sospesi dall’art.18 del D.L. n.18/2020 fino al 31 maggio 2020, termine ora prorogato. Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
n. 2-3-4-5-6
Nel periodo di sospensione non possono essere notificate nuove cartelle. Se una cartella è stata notificata prima dell’8 marzo 2020, il termine per il pagamento è sospeso fino al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere fatti entro il 30 settembre 2020. È sempre possibile richiedere una rateizzazione anche durante il periodo di sospensione. Il versamento di tutte le rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 non versate a seguito della sospensione dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020.
n. 7
Viene esteso da 5 a 10 il numero delle rate scadute anche non consecutive che comporta la decadenza dei piani di rateazione concessi a seguito di istanze presentate fino alla data del 31 agosto 2020 (la decadenza a seguito di 10 rate scadute è applicabile anche ai piani di rateazione in essere prima del periodo di sospensione).
n. 8
Durante il periodo di sospensione non possono essere attivate nuove procedure cautelari o esecutive (anche per cartelle scadute prima dell’8 marzo 2020).
n. 9-10
Nel caso di ricezione di preavviso di fermo amministrativo o preavviso di ipoteca entro l’8 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate Riscossione non procederà con azioni successive fino al 31 agosto 2020 (c’è pertanto tempo fino al 31 agosto per pagare quanto dovuto o richiedere una rateizzazione del debito). Durante il periodo di sospensione è possibile pagare i debiti oggetto di fermi amministrativi oppure chiedere una rateizzazione e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo.
n. 11
Nel caso di pignoramenti presso terzi relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e trattamenti assimilati, il datore di lavoro non effettuerà le trattenute che riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2020.
n. 12-13-14
Le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” possono essere pagate entro il 10 dicembre 2020 (termine perentorio, senza potere fruire dei 5 giorni successivi a tale scadenza) senza perdere i benefici delle definizioni agevolate. Per effettuare i pagamenti possono essere utilizzati i bollettini già in possesso dei contribuenti.
n. 15
Le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” scadute nell’anno 2019 determinano l’inefficacia della definizione agevolata. È prevista in ogni caso la possibilità di richiedere la rateizzazione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.
n. 16
Gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività è garantita attraverso i servizi online e i canali di ascolto sono stati potenziati a supporto di richieste urgenti e non differibili.
n. 17
Nel periodo di sospensione le P.A. non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione articolo 48-bis, D.P.R. 603/1973). Nel caso in cui non sia ancora stato notificato l’atto di pignoramento, le amministrazioni pubbliche possono procedere al pagamento di quanto dovuto a favore dei propri fornitori.
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