Agevolazione donne 2021-2022 – modalità operative

Facendo seguito alla circolare n. 32/2021, l’Inps fornisce le modalità operative per la fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd. legge di Bilancio 2021)[1].
 
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it , a partire dall’11 novembre 2021.
Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione[2].
Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
  • nell’elemento <CodiceCausale>: dovrà essere inserito il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).
 
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
Per la restituzione delle quote di esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e che intendano restituire gli importi fruiti.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblicano il messaggio illustrato e la circolare n. 32/2021.
 
 

[1] L’esonero spetta per le assunzioni a termine o assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di:
  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione consistente nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi   previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine e di 18 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
[2] Si ricorda che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
 
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