COVID-19 – esonero dal versamento dei contributi per chi non richiede trattamenti di integrazione salariale

Con messaggio n. 197/2022, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale[1], nonché le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.
 
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
 
Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 30/2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
 
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
 
Per maggiori chiarimenti si trasmette in calce il messaggio illustrato, nonché la circolare n. 30/2021.
 
 

[1] L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è per un periodo massimo di 8 settimane “nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile”. Per poterne fruire occorre:
  • non aver usufruito di ammortizzatori sociali nel periodo gennaio-marzo 2021;
  • non aver intimato licenziamenti per giustificato motivo oggetto o avviato procedure di licenziamento collettivo fino al 31 marzo 2021;
  • essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
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