L’Agenzia delle entrate illustra le novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2024 – alcuni chiarimenti in materia di welfare aziendale

Con circolare 5/E del 2024, l’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di reddito da lavoro dipendente presenti nella legge di bilancio 2024  (si veda circolare LEGGE DI BILANCIO 2024: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO pubblicata in data 8 gennaio 2024).
 
Si riportano di seguito le principali note interpretative in materia di welfare aziendale.
 
Welfare aziendale
Viene innanzitutto chiarito che le spese per l’affitto[1] della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa sono quelle relative agli “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”.
Il datore di lavoro, che intenda rimborsare le predette spese, deve farsi rilasciare:
·una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati;
·una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le spese rimborsate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
 
Fringe benefit sui prestiti aziendali
Viene inoltre modificato il criterio di calcolo del fringe benefit sui prestiti concessi dal datore al lavoratore.
Ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 % della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR (tasso ufficiale di riferimento) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, il TUR preso in considerazione è il seguente:
·per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
·per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.
 
 
 
 

[1] Ci si riferisce al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
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