Lavoratori somministrati – Comunicazione obbligatoria ai sindacati - 2020

Si ricorda che entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[1], con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.
I dati obbligatoriamente richiesti, ai sensi dell’art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 81/2015, sono:
  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
L’invio può  avvenire tramite:
  • consegna a mano[2];
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che l’art. 40, co 1, d.lgs. n. 81/2015, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
 
Si pubblica in allegato un fac-simile di comunicazione da inviare ai sindacati.
 

[1] In via precauzionale, si suggerisce di inviare la comunicazione sia alle OO.SS. di categoria, rappresentanti i lavoratori somministrati (NIDIL-CGIL, FELSA-CISL e UILTEMP), nonché alle OO.SS. di categoria rappresentanti i lavoratori non somministrati, operanti in azienda (es. un’azienda metalmeccanica dovrebbe inviare la comunicazione anche a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL).
[2] In questo caso si suggerisce di munirsi di una copia da far sottoscrivere per ricevuta alla RSU/RSA o alle OO.SS di categoria.
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