Modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale

In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il decreto interministeriale 29 marzo 2022 definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialientro il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e al CNEL.

L'applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.

Si ricorda che la mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'IIL competente – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 520/1955 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Per completezza si pubblica il decreto interministeriale in commento, unitamente all’Allegato A.

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