Tirocini curriculari ed extracurriculari – nuove indicazioni di Regione Lombardia

Ad integrazione di una precedente nota in materia di tirocini (si veda circolare Covid-19: tirocini curricolari ed extracurricolari pubblicata in data 19 maggio 2020), Regione Lombardia, con un comunicato datato 11 giugno 2020, ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare e extracurriculare nella fase di ripresa post-emergenza epidemiologica da covid-19.
 
Dal 12 marzo u.s. ci sono tre possibilità per la gestione dei tirocini extracurriculari e curriculari per soggetti maggiorenni (anche universitari) in essere[1] e la possibilità di attivare nuovi tirocini solo da 18.05.203 unicamente negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative e regionali.
 
Esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza COVID - 19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l’eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione, fermo restando quanto disciplinato per il tirocinio attivo in modalità “a distanza” e con la presenza operativa del tutor[2].
 
Per quanto riguarda il computo della durata del tirocinio, la durata complessiva dello stesso, al netto dei periodi di sospensione, non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida (si veda circolare (si veda circolare Tirocini – normativa regionale lombarda pubblicata in data 2 febbraio 2018).
 
In caso di ripresa dell’attività, il tirocinio può ulteriormente rimanere sospeso per un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di ripresa delle attività aziendali, qualora l’impresa non sia immediatamente in grado di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento dello stesso. In caso di mancata riattivazione, superato il termine dei 30 giorni, il tirocinio dovrà essere interrotto.
 
Rispetto all’erogazione delle indennità, la stessa non è dovuta per il periodo di sospensione del tirocinio dovuta all’emergenza sanitaria; qualora, invece, il tirocinio si sia svolto in frazioni di mese prima della sospensione e dopo la sospensione, vista la particolarità della sospensione nel periodo emergenziale dovuto a motivazioni indipendenti dall’azienda ospitante e dal tirocinante, l’indennità dovrà essere riparametrata fermo restando il minimo di 300 euro mensili previsti dalla normativa.
 
Per maggiori chiarimenti, si pubblica in calce il comunicato illustrato.
 
 
 

[1] Le possibilità sono: sospendere il tirocinio, su iniziativa del soggetto ospitante, per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine della stessa; far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working oppure Interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l’attuale situazione.
[2] Nel caso in specie, in analogia a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di “accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”.
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